Regolamento›Sez. IV
Art. 56
In vigore dal 26 gen 1915
Sarà tenuto affisso permanentemente nello studio dei notari un elenco che indichi il cognome, il nome, la paternità e la professione delle persone interdette, inabilitate, o dichiarate fallite nel distretto di ogni Corte o sezione di Corte di appello, la data della loro interdizione, inabilitazione o dichiarazione di fallimento, e della sentenza che le ha pronunciate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-56