RegolamentoSez. III

Art. 51

In vigore dal 26 gen 1915
Il notaro, che abbia ottenuto un permesso di assenza, deve far conoscere al Consiglio notarile da qual giorno egli comincerà ad usufruire della concessione; designando, a seconda dei casi, il notaro della residenza o un notaro viciniore, perché sia incaricato di compierne in tutto od in parte le funzioni, a norma di quanto prescrivono gli , ultimo capoverso, e 44 della legge. Se il notaro non cominci ad usufruire della concessione nel termine di quindici giorni dalla data di essa, si intende che vi abbia rinunziato, a meno che non ne chieda e non ne ottenga la riconferma. Il presidente del Consiglio notarile deve dare al presidente del Tribunale ed al pretore del mandamento comunicazione delle permissioni di assenza ottenute dai notari, indicando i nomi dei notari delegati. Uguale comunicazione è fatta dal pretore al procuratore del Re, e da questo al Ministero di grazia e giustizia. Il notaro delegato deve nell'adempimento dell'incarico ricevuto, uniformarsi alle disposizioni dell', prima parte, della legge. Il notaro che rientra nel distretto, non riacquista la facoltà del rogito se non dopo scaduta la concessione del permesso, oppure, quando vi abbia rinunziato, mediante dichiarazione scritta, che egli, prima di riassumere l'esercizio, deve trasmettere con lettera raccomandata al presidente del Consiglio notarile; il quale deve renderne immediatamente avvertito il conservatore dell'archivio notarile distrettuale, nonché il Ministero se da questo fu dato il permesso di assenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-51

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