Regolamento›Sez. III
Art. 50
In vigore dal 26 gen 1915
Indipendentemente dalle facoltà conferite dall' della legge al presidente del Consiglio notarile ed al Consiglio notarile, il ministro di grazia e giustizia può concedere permissioni di assenza al notaro fino a sei mesi nel periodo di dodici mesi.
Nell'ipotesi prevista dal capoverso 5° del citato articolo, potrà la permissione di assenza già concessa dal Consiglio notarile per un anno, essere prorogata dal ministro per un termine non maggiore di un altro anno.
Le deliberazioni negative, tanto del presidente del Consiglio notarile, quanto del Consiglio, debbono essere motivate.
Contro le dette deliberazioni è ammesso il ricorso, nel primo caso, al Consiglio notarile, nel secondo caso, al ministro di grazia e giustizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-50