Regolamento›Sez. III
Art. 49
In vigore dal 26 gen 1915
Il presidente del Consiglio notarile deve invigilare per l'esatta osservanza degli obblighi derivanti dall' della legge e dal precedente .
In caso di reclamo o di fondato sospetto d'inosservanza degli obblighi anzidetti, il presidente del Consiglio notarile assume le occorrenti informazioni, e, qualora venga a constatare che il notaro vi abbia contravvenuto, deve denunciarlo per i provvedimenti opportuni.
Tali provvedimenti possono anche essere promossi di ufficio dal procuratore del Re o dal pretore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-49