RegolamentoSez. II

Art. 44

In vigore dal 26 gen 1915
Il notaro trasferito ad altra sede notarile conserva la facoltà di tenere aperto lo studio per tutto il tempo concessogli dalla legge o prorogatogli dal ministro di grazia e giustizia ai termini dell' della legge, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nella nuova sede. Tale facoltà cessa appena il successore abbia ottenuta la iscrizione nel ruolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-44

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