Regolamento›Sez. III
Art. 47
In vigore dal 26 gen 1915
Il notaro deve, nel termine indicato dall' della legge o in quello abbreviato o prorogato dal ministro di grazia e giustizia, aprire nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli il proprio studio, con il deposito degli atti, registri e repertori.
A prova dell'apertura dello studio deve farsi rilasciare dal sindaco del Comune, sede del suo ufficio, un certificato, che verrà vietato dal pretore, dopo assunte le necessarie informazioni.
Alla domanda per la iscrizione nel ruolo dei notari esercenti deve allegare questo certificato ed i documenti comprovanti l'adempimento delle formalità stabilite dall' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-47