Regolamento›Sez. IV
Art. 57
In vigore dal 26 gen 1915
Quando in un testamento od in un atto tra vivi esista una disposizione in favore di stabilimenti o corpi morali, il notaro ne dà notizia a chi rappresenta lo stabilimento o corpo morale; e, se si tratti di corpo morale da erigersi, secondo la rispettiva competenza alla Procura generale della Corte o sezione di Corte di appello od al prefetto della Provincia, dove dovrebbe avere sede il nuovo corpo morale.
La notizia è data dal notaro entro un mese dal giorno della stipulazione e dell'atto, se trattisi di atto tra vivi; e dal giorno in cui sia venuto a conoscenza della morte del testatore, se trattisi di testamento pubblico; ovvero da quello dell'apertura e pubblicazione del testamento, se esso sia olografo o segreto.
L'omissione od il ritardo di questa notificazione rende il notaro responsabile dei danni che ne fossero derivati.
Il funzionario, che riceva la notificazione suddetta, deve rilasciarne immediatamente ricevuta al notaro.
Per quanto concerne le istituzioni pubbliche di beneficenza, il notaro deve uniformarsi al disposto dell' del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99.
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