Regolamento›Capo III
Art. 60
In vigore dal 26 gen 1915
La incapacità all'adempimento dell'ufficio notarile per debolezza di mente o per infermità dev'essere partecipata dal presidente del Consiglio notarile alle stesse autorità di cui all', capoverso 2°, del presente regolamento, nonché al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-60