RegolamentoCapo III

Art. 60

In vigore dal 26 gen 1915
La incapacità all'adempimento dell'ufficio notarile per debolezza di mente o per infermità dev'essere partecipata dal presidente del Consiglio notarile alle stesse autorità di cui all', capoverso 2°, del presente regolamento, nonché al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-60

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