Regolamento›Titolo III
Art. 73
In vigore dal 4 ott 1913
Sui contratti perfezionati all'estero la tassa commisurata a norma dell' della legge è pagata mediante applicazione di marche da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del bollo e del registro, prima che di tali contratti si faccia uso nel Regno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-73