RegolamentoTitolo III

Art. 76

In vigore dal 4 ott 1913
I contratti a contanti di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatti in Borsa od anche fuori, quando ne faccia richiesta uno dei contraenti, debbono essere redatti sui foglietti bollati di cui alle lettere a e b dell' della legge.
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