Regolamento›Titolo III
Art. 76
In vigore dal 4 ott 1913
I contratti a contanti di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatti in Borsa od anche fuori, quando ne faccia richiesta uno dei contraenti, debbono essere redatti sui foglietti bollati di cui alle lettere a e b dell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-76