RegolamentoTitolo III

Art. 81

In vigore dal 4 ott 1913
La riserva di una o più proroghe di contratti a premio o a termine, di cui all', c) e d) della legge, non dà luogo all'applicazione di una tassa maggiore di quella ivi stabilita. All'atto di ciascuna proroga, purchè non ecceda i quaranta giorni si applica la tassa di cui all', c) e d) della legge e all', c) e d) del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-81

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