RegolamentoTitolo III

Art. 78

In vigore dal 4 ott 1913
I foglietti a madre e figlia da centesimi cinque e da centesimi dieci riuniti in libretti venduti dall'Amministrazione, di cui agli della legge, hanno distintivi identici a quelli dei foglietti di che al precedente , salvo la maggiore dimensione costituita dalla parte del foglietto la quale serve per tenerlo riunito in libretto. I detti libretti comprendono venti foglietti con un numero progressivo da uno a venti, ripetuto su ciascuna delle due parti di ogni foglietto. Prima della vendita ai mediatori dei libretti comprendenti foglietti da centesimi cinque, i ricevitori del bollo e registro devono apporre il bollo a calendario sulla madre del primo foglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-78

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