Regolamento›Titolo III
Art. 74
In vigore dal 4 ott 1913
La tassa di L. 1,20 stabilita dall', lettera e) della legge è soggetta all'addizionale a favore dei danneggiati dal terremoto Calabro-Siculo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-74