Regolamento›Capo II
Art. 69
In vigore dal 4 ott 1913
Il Sindacato elegge tra i suoi membri il proprio presidente, e, quando si componga di più di tre membri, anche il vice-presidente.
Il Sindacato si rinnova per metà ogni anno; gli uscenti sono rieleggibili.
Quelli che escono d'ufficio nel primo anno sono designati dalla sorte.
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