RegolamentoTitolo III

Art. 70

In vigore dal 4 ott 1913
I foglietti bollati, i libretti a madre e figlia e le marche pei contratti di cui agli della legge sono posti in vendita presso gli Uffici del bollo straordinario, e là dove questi non esistono presso gli Uffici del registro incaricati del bollo. La vendita delle marche da centesimi 10, di cui all' del presente regolamento, dei libretti a madre e figlia da centesimi 10, e dei foglietti bollati per contratti di Borsa di qualunque importo, può farsi per mezzo degli attuali distributori secondari di valori bollati. Nei locali delle Borse, la vendita può dall'Amministrazione finanziaria essere affidata ad un impiegato della Borsa o della Camera di commercio od a qualche altra persona designata dal presidente della Camera di commercio. I libretti a madre e figlia da centesimi 5 sono venduti esclusivamente dagli Uffici del registro e bollo, previa annotazione su apposito registro del nome dell'agente di cambio che li acquista.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-70

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