Regolamento›Capo II
Art. 68
In vigore dal 4 ott 1913
La decisione sui reclami indicati nell'articolo precedente appartiene alla Camera di commercio.
Contro le decisioni della Camera di commercio è ammesso il ricorso a norma dell' della legge 20 marzo 1910, n. 121.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-68