Regolamento›Titolo III
Art. 82
In vigore dal 4 ott 1913
I contratti conclusi per mezzo di pubblici mediatori o fra mediatori inscritti, ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida, come pnre quelli conclusi direttamente fra i contraenti devono essere scritti a penna in entrambe le parti dei foglietti nel giorno medesimo in cui furono conclusi, datati e firmati, e devono contenere un cenno sommario dell'oggetto e delle condizioni essenziali, senza abrasioni e senza cancellature che impediscano di leggere chiaramente le parole che siansi volute sopprimere.
I contratti fatti con l'intervento di pubblico mediatore, o conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida, a sensi dell' della legge, devono essere da essi sottoscritti, tanto nella madre quanto nella figlia.
Anche i contratti a contanti di cui all' della legge devono essere firmati dal banchiere o commerciante sia nella madre che nella figlia.
Nei libretti contemplati dagli della legge i contratti devono scriversi senza interruzione seguendo la numerazione e in ordine di data.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-82