Regolamento›Titolo III
Art. 86
In vigore dal 4 ott 1913
La mancanza del foglietto bollato non costituisce contravvenzione quando chi dovrebbe possederlo provi agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di trovarsi nel caso previsto dall', secondo comma, della legge, o di avere ottenuto il certificato del corrispondente credito in seguito a liquidazione coattiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-86