Regolamento›Titolo III
Art. 89
In vigore dal 4 ott 1913
Per esperimentare l'azione giudiziaria nei casi di contestazioni insorte pei contratti contemplati dalla legge, non è necessaria per la validità del contratto la prova dell'uso preventivo del foglietto assoggettato a tassa, ma basterà provare di avere corrisposto o la tassa preventivamente o la tassa con la relativa ammenda per il ritardato pagamento della tassa stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-89