RegolamentoTitolo III

Art. 93

In vigore dal 4 ott 1913
Il Sindacato dà notizia in sunto alla locale Camera di commercio di ciascuna notificazione dei certificati di liquidazione, mettendo anche a disposizione della stessa Camera di commercio tutti gli avvisi di notificazione di certificati che le sono stati rimessi a norma dell'articolo precedente. Il Sindacato prende anche nota in apposito registro al nome di ciascun debitore di tutte le liquidazioni che esegue, e per le quali, a richiesta degli interessati, rilascia il certificato di credito che ne risulta. Sullo stesso registro verrà annotato l'esito dell'esecuzione promossa dal creditore in base ai certificati. All'uopo ne saranno richiesti gli elementi necessari anche alle cancellerie giudiziarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-93

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo