RegolamentoTitolo IV

Art. 96

In vigore dal 4 ott 1913
Le decisioni della Deputazione di Borsa di cui all' della legge sono prese previa contestazione per iscritto degli addebiti all'interessato, colla prefissione di un termine per proporre le opportune giustificazioni. Ove l'interessato non le presenti nel termine stabilito, questo deve essere prorogato di almeno sette giorni, decorsi i quali la Deputazione decide. Entro un mese dalla notificazione della decisione è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-96

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