Regolamento›Titolo IV
Art. 101
In vigore dal 4 ott 1913
L'esazione delle tasse e delle relative soprattasse e pene pecuniarie si dovrà eseguire col mezzo dell'ingiunzione emessa nelle forme prescritte dalla legge sulle tasse di registro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-101