RegolamentoTitolo IV

Art. 100

In vigore dal 4 ott 1913
Gli impiegati ed agenti delle tasse sugli affari, della pubblica sicurezza e le guardie di finanza sono specialmente incaricati, nei limiti delle loro attribuzioni, di curare la esatta esecuzione della legge e del presente regolamento, e di accertarne le contravvenzioni.
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