Regolamento›Titolo IV
Art. 104
In vigore dal 4 ott 1913
Le ammende pagate subito e volontariamente all'atto dell'accertamento della contravvenzione, vengono allibrate nella apposita colonna sul registro mod. 6, degli Uffici del registro e bollo con rilascio di ricevuta sul documento di contravvenzione.
In ogni altro caso le ammende si iscrivono sul libro debitori e si portano in entrata sul registro bollettario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-104