Regolamento›Titolo IV
Art. 103
In vigore dal 4 ott 1913
Il processo verbale di contravvenzione indica il luogo in cui viene compilato; il nome, il cognome e la residenza del contravventore; l'oggetto della contravvenzione; la disposizione della legge a cui si è contravvenuto e l'ammenda dovuta.
Il processo verbale è firmato dall'agente scopritore della contravvenzione e dal contravventore. Quando questi non voglia firmare, sarà indicato il motivo del rifiuto.
Non è necessario il verbale per le contravvenzioni per le quali vengono subito e volontariamente pagate le ammende oltre le tasse che siano dovute.
Il processo verbale è trasmesso dagli uffici del registro e bollo all'Intendenza di finanza unitamente al precetto d'ingiunzione pel pagamento delle ammende e delle tasse eventualmente dovute.
L'intendenza, riconoscendo sussistente la contravvenzione, vidima l'ingiunzione, e vi dà corso secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.
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