RegolamentoTitolo IV

Art. 102

In vigore dal 4 ott 1913
Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 della legge sono decise dall'Intendenza di finanza e dal Ministero delle finanze, secondo le norme contenute nel regolamento 22 maggio 1910, n. 316, per la procedura dei ricorsi amministrativi concernenti le tasse sugli affari ed altri proventi. Contro la decisione amministrativa è ammesso il ricorso al tribunale in sede civile, nella cui giurisdizione è stata accertata la tassa controversa o la tassa e l'ammenda per la contravvenzione. Le dette contravvenzioni devono essere constatate mediante processo verbale, cui sono da unirsi gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Allorquando gli atti o registri non possano, per qualsiasi causa, unirsi al processo verbale, si fa risultare di ciò dallo stesso verbale. I contravventori possono ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le ammende, salva la facoltà di promuovere la decisione dell'autorità amministrativa, o dall'autorità giudiziaria. In questo caso si fa constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta, si cifrano le carte e si promuove la decisione della competente autorità. Il contravventore è obbligato a presentare, prima che si promuova la decisione, le carte relative. Ove il contravventore non presenti le carte ritirate o le presenti alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.
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