RegolamentoTitolo III

Art. 95

In vigore dal 4 ott 1913
La Deputazione di Borsa ha l'obbligo di comunicare alle Intendenze di finanza la nota di tutti coloro che fanno abitualmente operazioni di Borsa. La prima comunicazione dev'essere fatta entro il 31 dicembre 1913. Per le successive rettifiche la comunicazione si fa alla fine di ciascun semestre.
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