Statuto

Art. 9

In vigore dal 24 mar 1912
Il Consiglio provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'istituto, alla erogazione delle rendite ed all'impiego dei fondi disponibili; ha il potere di emanare i regolamenti di servizio interno, promuove le modificazioni del presente statuto e delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-9

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Art. 9 Col quale viene approvato l'annesso statuto organico della «Fondazione Carnegie» per gli atti di eroismo (Hero Fund). — Testo vigente | Portale Normativo