Art. 9
Statuto

Art. 9

9 / 27
In vigore dal 24 mar 1912
Il Consiglio provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'istituto, alla erogazione delle rendite ed all'impiego dei fondi disponibili; ha il potere di emanare i regolamenti di servizio interno, promuove le modificazioni del presente statuto e delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-9