Statuto

Art. 6

In vigore dal 24 mar 1912
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno due volte all'anno, l'una in primavera e l'altra in autunno, nei giorni determinati dal presidente. Le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per determinazione del presidente, sia su richiesta scritta di almeno due componenti il Consiglio. L'invito ad intervenire alle sedute, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere firmato dal presidente e consegnato al domicilio dei consiglieri almeno quindici giorni prima della seduta per le adunanze ordinarie, ed almeno 24 ore prima per quelle straordinarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Col quale viene approvato l'annesso statuto organico della «Fondazione Carnegie» per gli atti di eroismo (Hero Fund). — Testo vigente | Portale Normativo