Statuto
Art. 10
In vigore dal 24 mar 1912
Il presidente del Consiglio d'amministrazione rappresenta la fondazione in giudizio ed in tutti gli atti della vita di essa; spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio, eo presiede le adunanze, provvede per l'esecuzione delle deliberazioni, dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale, cura in generale il buon andamento dell'istituto e prende, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti conservatori informandone tosto il Consiglio.
Per l'esercizio delle sue funzioni egli ha il suo domicilio presso la sede dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-10