Statuto
Art. 7
In vigore dal 24 mar 1912
Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, per essere valide, debbono prendersi con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti nelle adunanze di prima convocazione, e con l'intervento di almeno tre in quelle di seconda convocazione.
Nessuna proposta s'intende adottata se non ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-7