Statuto
Art. 3
In vigore dal 24 mar 1912
L'istituto ha per fine di compensare qualunque atto di eroismo compiuto in Italia o nelle sue acque territoriali da un uomo o da una donna per salvare la vita umana in operazioni di pace. Nella concessione di tali compensi saranno tenute presenti le norme tracciate dal signor Carnegie nella sua lettera 17 giugno 1911 diretta a S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, una traduzione della quale viene allegata al presente statuto.
Nei casi di eroismo per i quali non verrà riconosciuto necessario un compenso in danaro verranno conferite apposite medaglie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-3