Statuto
Art. 5
In vigore dal 24 mar 1912
La fondazione provvede al conseguimento dei suoi fini esclusivamente:
1° con le rendite della dotazione di 750.000 dollari costituita dal fondatore;
2° con altri proventi di qualsiasi natura che potessero in seguito pervenirle.
Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di amministrazione
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-5