Statuto
Art. 13
In vigore dal 24 mar 1912
Il Consiglio determinerà caso per caso l'ammontare del premio da concedersi, tenuto conto dell'importanza dell'atto di eroismo compiuto, del danno subito dal salvatore e della situazione economica di lui e della sua famiglia.
La misura di ogni compenso pecuniario non potrà mai eccedere
il limite massimo di L. 3000 per ogni anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-13