Statuto

Art. 16

In vigore dal 24 mar 1912
Le concessioni di compensi o premi agli eroi ed alle eroine saranno disposte senza tener conto dei loro precedenti morali, dovendosi essi considerare in ogni caso riabilitati dall'atto di eroismo compiuto. Per le concessioni di compensi o premi ai superstiti degli eroi sarà invece invariabilmente richiesto il requisito della buona condotta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-16

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Art. 16 Col quale viene approvato l'annesso statuto organico della «Fondazione Carnegie» per gli atti di eroismo (Hero Fund). — Testo vigente | Portale Normativo