Statuto

Art. 21

In vigore dal 24 mar 1912
I fondi della istituzione e le relative rendite verranno custoditi e geriti con norme analoghe a quelle che regolano il maneggio dei denari dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-21

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Art. 21 Col quale viene approvato l'annesso statuto organico della «Fondazione Carnegie» per gli atti di eroismo (Hero Fund). — Testo vigente | Portale Normativo