Art. 21
Statuto

Art. 21

21 / 27
In vigore dal 24 mar 1912
I fondi della istituzione e le relative rendite verranno custoditi e geriti con norme analoghe a quelle che regolano il maneggio dei denari dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-21