Statuto
Art. 21
21 / 27In vigore dal 24 mar 1912
I fondi della istituzione e le relative rendite verranno custoditi e geriti con norme analoghe a quelle che regolano il maneggio dei denari dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-21