Statuto

Art. 23

In vigore dal 24 mar 1912
L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio d'amministrazione, nella sessione d'autunno approva il bilancio attivo e passivo per l'anno seguente e nella sessione di primavera il conto consuntivo dell'anno precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-23

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