Statuto

Art. 27

In vigore dal 24 mar 1912
Una relazione contenente una particolareggiata esposizione delle somme elargite e dei motivi di ciascuna concessione con la indicazione delle persone beneficate, sarà ogni anno a cura del Consiglio di amministrazione compilata e largamente diffusa. Le relazioni annuali saranno conservate e raccolte nell'archivio della fondazione che dovrà in qualsiasi tempo rilasciarne gratuitamente copia agli interessati che ne facessero richiesta. Una lista dei nomi degli eroi e delle eroine dovrà essere tenuta esposta nell'ufficio della fondazione in Roma. Approvato dal Consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 21 dicembre 1911. Il presidente Thomas Ò Brien. Il segretario Bolla. Roma, 26 febbraio 1912. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri Giolitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-27

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Art. 27 Col quale viene approvato l'annesso statuto organico della «Fondazione Carnegie» per gli atti di eroismo (Hero Fund). — Testo vigente | Portale Normativo