Statuto
Art. 19
In vigore dal 24 mar 1912
Il Consiglio dovrà provvedere perché sia esercitata periodicamente una regolare vigilanza sui beneficati, allo scopo di accertare la eventuale sussistenza delle cause di revoca o di cessazione delle concessioni di sussidi, preferibilmente a mezzo delle pubbliche autorità od istituzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-19