Art. 19
Statuto

Art. 19

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In vigore dal 24 mar 1912
Il Consiglio dovrà provvedere perché sia esercitata periodicamente una regolare vigilanza sui beneficati, allo scopo di accertare la eventuale sussistenza delle cause di revoca o di cessazione delle concessioni di sussidi, preferibilmente a mezzo delle pubbliche autorità od istituzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-19