Statuto

Art. 17

In vigore dal 24 mar 1912
Tutti i sussidi concessi con carattere continuativo dovranno cessare: a) per gli eroi od eroine quando avranno riacquistato la capacità a riprendere le proprie occupazioni ed a provvedere al mantenimento di sè stessi e della loro famiglia; b) per le vedove nel caso che passino a seconde nozze; c) per gli orfani quando siano in grado di provvedere da sè stessi al proprio sostentamento; d) per i fanciulli, provvisti di speciali sussidi per una educa-zione elevata, quando sia stato raggiunto o siasi constatata l'impossibilità di raggiungere il grado di educazione a cui essi erano avviati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-17

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Art. 17 Col quale viene approvato l'annesso statuto organico della «Fondazione Carnegie» per gli atti di eroismo (Hero Fund). — Testo vigente | Portale Normativo