Statuto
Art. 17
17 / 27In vigore dal 24 mar 1912
Tutti i sussidi concessi con carattere continuativo dovranno cessare:
a) per gli eroi od eroine quando avranno riacquistato la capacità a riprendere le proprie occupazioni ed a provvedere al mantenimento di sè stessi e della loro famiglia;
b) per le vedove nel caso che passino a seconde nozze;
c) per gli orfani quando siano in grado di provvedere da sè stessi al proprio sostentamento;
d) per i fanciulli, provvisti di speciali sussidi per una educa-zione elevata, quando sia stato raggiunto o siasi constatata l'impossibilità di raggiungere il grado di educazione a cui essi erano avviati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-17