Art. 13
Statuto

Art. 13

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In vigore dal 24 mar 1912
Il Consiglio determinerà caso per caso l'ammontare del premio da concedersi, tenuto conto dell'importanza dell'atto di eroismo compiuto, del danno subito dal salvatore e della situazione economica di lui e della sua famiglia. La misura di ogni compenso pecuniario non potrà mai eccedere il limite massimo di L. 3000 per ogni anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-13