Regolamento›Capo IV
Art. 53
In vigore dal 23 nov 1911
È obbligo dei custodi e degli uscieri:
trovarsi in ufficio almeno un'ora prima dell'apertura dell'archivio;
vigilare sulle persone estranee che entrano nell'ufficio o che ne escono;
avvertire coloro che entrano negli archivi del divieto di fumare;
curare, nella stagione invernale, l'accensione dei caloriferi, badando che nei caminetti e nelle stufe non sia mai soverchio combustibile; che non so ne levi bragia accesa; che presso le stufe non siano legna o fascine a seccare; che il fuoco sia completamente spento appena trascorso il tempo dell'orario o che non rimanga cenere calda in qualsiasi luogo dell'archivio;
vigilare sulla sicurezza dell'edificio e delle cose in esso contenute ed eseguire tutti gli ordini dati dalla direzione o dall'economo per la nettezza dei locali dell'archivio e delle relative finestre, pel trasporto e pel collocamento delle carte;
eseguire, quando ne sia riconosciuto il bisogno, ronde notturne od altri servizi straordinari di vigilanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-53