Art. 53
RegolamentoCapo IV

Art. 53

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In vigore dal 23 nov 1911
È obbligo dei custodi e degli uscieri: trovarsi in ufficio almeno un'ora prima dell'apertura dell'archivio; vigilare sulle persone estranee che entrano nell'ufficio o che ne escono; avvertire coloro che entrano negli archivi del divieto di fumare; curare, nella stagione invernale, l'accensione dei caloriferi, badando che nei caminetti e nelle stufe non sia mai soverchio combustibile; che non so ne levi bragia accesa; che presso le stufe non siano legna o fascine a seccare; che il fuoco sia completamente spento appena trascorso il tempo dell'orario o che non rimanga cenere calda in qualsiasi luogo dell'archivio; vigilare sulla sicurezza dell'edificio e delle cose in esso contenute ed eseguire tutti gli ordini dati dalla direzione o dall'economo per la nettezza dei locali dell'archivio e delle relative finestre, pel trasporto e pel collocamento delle carte; eseguire, quando ne sia riconosciuto il bisogno, ronde notturne od altri servizi straordinari di vigilanza.
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