Regolamento›Capo IV
Art. 51
In vigore dal 23 nov 1911
Fra gl'impiegati dell'archivio è, con decreto ministeriale, su proposta del sopraintendente o direttore, nominato un economo.
L'economo, sotto la immediata vigilanza ed in conformità degli ordini della direzione:
risponde della conservazione ed integrità dei beni mobili dell'archivio, ne compila e conserva gl'inventari, in conformità del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
fa le spese ad economia, stipula i relativi contratti, garantisce il buono stato delle somministrazioni e la regolarità delle consegne;
custodisce e dispensa gli oggetti di cancelleria, tenendo conto delle compere fatte e delle distribuzioni eseguite;
vigila assiduamente i locali dell'archivio per conoscere se occorrano riparazioni o restauri e denuncia immediatamente alla direzione tutti quei fatti che importino un pericolo per l'archivio anche se provenienti dall'esterno di esso;
cura la parte materiale delle consegne delle carte che si fanno all'archivio dai diversi uffici;
provvede alla custodia e nettezza dei locali;
sorveglia e fa sorvegliare gli operai che lavorano nell'intorno o nell'esterno dei locali d'archivio;
dirige il servizio e cura la disciplina dei custodi e degli uscieri;
presenta, verso la fine di ogni anno, al sopraintendente o direttore una nota delle spese ordinarie e straordinarie che crede necessarie nell'anno successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-51