RegolamentoCapo IV

Art. 46

In vigore dal 23 nov 1911
In caso di assenza o di impedimento del sopraintendente o direttore, ne fa le veci l'impiegato di maggior grado più anziano. Il ministero può disporre volta per volta che la supplenza sia affidata ad altro impiegato dell'archivio, non ostante che questi non sia di maggior grado e il più anziano.
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Art. 46 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo