RegolamentoCapo IV

Art. 45

In vigore dal 23 nov 1911
Nel mese di gennaio di ogni anno i sopraintendenti e direttori trasmettono al ministero le tabelle informative sul conto dei dipendenti impiegati ed agenti di servizio, includendovi le notizie indicate nei modelli predisposti dal ministero. Prima dell'invio delle suddette tabelle al ministero, i sopraintendenti o direttori, agli effetti dell', comma 2°, del regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, comunicano agli interessati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale, con invito a presentare, nel termine perentorio di dieci giorni, le eventuali deduzioni scritte, le quali sono allegate alle tabelle. In caso di contestazione, il ministero esercita il proprio controllo per mezzo di funzionari centrali o dei prefetti, i quali procedono ai necessari accertamenti, sentite le verbali informazioni dei sopraintendenti o direttori e le deduzioni degli interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-45

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Art. 45 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo